Art. 3.

      1. Le ore di permesso di cui all'articolo 1 sono considerate lavorative a tutti gli

 

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effetti, compresi quelli previdenziali e assistenziali.
      2. I contributi previdenziali e assistenziali dovuti sulla retribuzione corrisposta per le ore di permesso gravano sul lavoratore e sul datore di lavoro secondo le aliquote previste dalla normativa vigente rispettivamente a carico di ciascuno.