Art. 3.
1. Le ore di permesso di cui all'articolo 1 sono considerate lavorative a tutti gli
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effetti, compresi quelli previdenziali e assistenziali.
2. I contributi previdenziali e assistenziali dovuti sulla retribuzione corrisposta per le ore di permesso gravano sul lavoratore e sul datore di lavoro secondo le aliquote previste dalla normativa vigente rispettivamente a carico di ciascuno.